Unioni Civili. Cosa cambia con le norme approvate dal Senato

Matteo Renzi: È ”un passo storico”. Obblighi reciproci e diritti per unione civile e convivenze

Un “passo storico” secondo Matteo Renzi, che dopo il sì del Senato alle unioni civili festeggia. “Se tre mesi fa ci avessero detto che il Senato avrebbe approvato una legge sulle unioni civili, una cosa che il Paese aspetta da trent’anni, nessuno ci avrebbe creduto”, avrebbe affermato. Con le nuove norme sono introdotti due istituti, quello delle unioni civili per le coppie omosessuali e quello delle convivenze per le coppie etero. L’unione civile, secondo il ddl, si costituirà “di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni” come il matrimonio: sarà possibile per le parti assumere un cognome comune per la durata dell’unione, dalla quale “deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”.
L’obbligo, dunque, sarà di contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro. Per quanto riguarda il patrimonio, a meno che non venga pattuito un regime diverso, il regime ordinario sarà la comunione dei beni; pensione di reversibilità ed il Tfr maturato spetteranno al partner dell’unione, mentre per quanto riguarda la successione le regole in vigore saranno le stesse dei matrimoni, il 50% al partner ed il restante ad eventuali figli. Per quanto riguarda le adozioni, dopo lo stralcio delle norme sulla stepchild adoption, “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, cosa che permetterebbe ai singoli Tribunali di valutare i singoli casi. Per lo scioglimento di unioni civili, si applicano le norme sul divorzio del 1970, con periodo di separazione non obbligatorio.

Per quanto riguarda le convivenze di fatto, invece, sono definite come le convivenze tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Ciascun convivente può designare l’altro come rappresentante per le decisioni sulla salute in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per la donazione di organi, modalità di trattamento del corpo e celebrazioni funerarie. Alla morte di un partner l’altro potrà subentrare nel contratto di locazione, e se il deceduto era proprietario dell’abitazione l’altro convivente potrà continuare a viverci per un periodo tra i 2 e i 5 anni a seconda della durata della convivenza. I conviventi potranno sottoscrivere un contratto per regolare i rapporti patrimoniali, e al cessare della convivenza “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”, con alimenti assegnati in proporzione alla durata della convivenza.

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