Falsa identità sui social network. Curiosare nella vita altrui può costituire reato

Il nostro codice penale punisce chi si attribuisca un falso nome inducendo in errore un’altra persona

Sempre più frequentemente capita nelle cause di separazione tra coniugi che uno dei due utilizzi contro l’altro notizie apprese su facebook. Spesso infatti di fronte al sospetto di tradimento il coniuge decide di crearsi un profilo con falso nome per carpire informazioni sulle temute frequentazioni extra coniugali del partner.
Attenzione però che il nostro codice penale all’articolo 494 punisce chi si attribuisca un falso nome inducendo così in errore un’altra persona al fine di ottenere per sé un vantaggio. Tale comportamento – che in certe situazioni potrebbe apparire innocente se non addirittura giustificabile perché finalizzato a svelare tradimenti o altrui bugie – può determinare una condanna fino ad un anno di carcere! Infatti anche il mondo internet, che nell’immaginario comune pare un territorio ancora senza regole, in realtà non è per nulla svincolato dalle norme che regolano la vita sociale comunemente intesa.
Meglio allora non indagare più di tanto e fare tesoro della saggezza popolare che dice occhio non vede cuore non duole e aggiungiamo noi, manette non tintinnano…

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